Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA’

 

 

Premessa.

La Legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto l’obbligo di apprestare adeguata tutela al dipendente che segnala illeciti dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. L’esigenza di tutela del segnalante è stata ribadita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con vari atti e, in particolare, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” contenente indicazioni operative per dare attuazione alle tutele previste dalla legge nonché con le determinazioni recanti gli aggiornamenti annuali del Piano Nazionale Anticorruzione. Detti atti raccomandano l’adozione degli strumenti necessari a dare attuazione alla tutela del dipendente che segnala illeciti quale strumento di prevenzione della corruzione.

Con la Direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Ruolo del Whistleblowing: i) strumento di prevenzione degli illeciti ii) manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);

Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;

La Direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023.

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Ai sensi della novella, i Soggetti del settore pubblico sono i seguenti: (i) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali); (ii) le autorità amministrative indipendenti; (iii) gli enti pubblici economici; (iv) le società in controllo pubblico di cui all’articolo 1, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 anche se quotate; (v) le società in house anche se quotate; (vi) altri enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lett. c)del D.Lgs. 33/2013; (vii) organismi di diritto pubblico; (viii) concessionari di pubblico servizio.

I soggetti del settore privato sono invece soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

L’articolo 4 del D.Lgs. 24/2023 prevede che: “i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decretoomissis…”.

L’articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 24/2023 prevede che: “All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione n. 25/2018 assunta il 30/11/2018, ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (Modello O.G.) ed annesso Codice Etico, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente in ragione delle novelle legislative occorse nel tempo e delle novità organizzative o funzionali all’esercizio dell’attività istituzionale.

Con deliberazioni assunte, rispettivamente, dal Comitato Amministrativo del 14 luglio 2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2023, il Consorzio ha aggiornato il Modello O.G. alla nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative

Ciò posto, il Consorzio adotta la presente procedura  al fine di rimuovere i fattori che possano disincentivare il ricorso all’istituto quali dubbi o incertezze sulle procedure da seguire.

Si chiarisce che con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento a colui che segnala ai soggetti e/o agli organi legittimati a riceverli, violazioni o irregolarità, nell’ottica di rafforzare il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione: di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Nella norma vigente ci si riferisce alla “persona segnalante” come la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La presente procedura tiene conto delle previsioni di cui alla normativa vigente, nonché alle indicazioni e ai chiarimenti forniti dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023 e applicabili a partire dal 15 luglio 2023.

 

  1. Ambito soggettivo di tutela in caso di segnalazioni

Sono legittimati a segnalare e sono tutelati dalla presente procedura:

  • i dipendenti;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
  • i collaboratori che svolgono la propria attività presso il Consorzio ovvero che offrono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti o i consulenti che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
  • i volontari e tirocinanti (anche non retribuiti);
  • gli azionisti;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

 I predetti soggetti segnalano ai sensi della procedura le violazioni del Modello O. G. ovvero le violazioni del diritto nazionale o europeo meglio descritte al successivo paragrafo 3, di cui siano venuti a conoscenza diretta nell’ambito del contesto lavorativo , seppure in maniera casuale.

 

 

  1. Destinatario delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso i canali espressamente predisposti.

CANALE INTERNO

Il Consorzio individua il destinatario delle segnalazioni oggetto della presente procedura, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del D.lgs. n.24/2023 , nei seguenti soggetti:

    1. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per gli illeciti/irregolarità di cui alla Legge n. 190/2012; unitamente
    2. all’Organismo di Vigilanza per gli illeciti/ irregolarità di cui al D.lgs. n. 231/2001.

 

Non saranno trattate alla stregua della presente procedura le segnalazioni inviate a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

La segnalazione va presentata ai sopra menzionati soggetti incaricati di gestire la segnalazione e se ricevuta da qualsiasi altro dipendente del Consorzio deve essere tempestivamente inoltrata ad uno dei suddetti soggetti a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza (GDPR – Reg. (UE) 2016/679.

CANALE ESTERNO

Resta ferma per il segnalante (di seguito anche whistleblower) la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o la denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il whistleblower potrà far ricorso al canale esterno istituito da ANAC allorquando ricorrano le seguenti circostanze:

  1. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
  2. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

  1. Oggetto delle segnalazioni

 

Ai fini dell’attivazione della presente procedura di segnalazione sono considerati rilevanti i comportamenti, le condotte, le omissioni - sia consumati che tentati consistenti in violazioni del diritto nazionale (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili) o europeo (atti od omissioni contrari al diritto dell’Unione europea o agli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/2023) potenzialmente in grado di ledere il bene e l’interesse pubblico all’integrità del Consorzio e ogni altro principio che ispira l’azione amministrativa, nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero condotte di violazione dei contenuti del Modello O.G. o del Codice Etico adottati dal Consorzio.

In particolare, la segnalazione può avere ad oggetto azioni od omissioni, commesse o tentate, purché:

  • siano penalmente rilevanti, con particolare riferimento agli illeciti di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed agli illeciti di cui alla Legge n. 190/2012; oppure
  • siano poste in essere in violazione del Codice etico e/o del Modello adottati dal Consorzio e/o di altre disposizioni statutarie e/o aziendali sanzionabili in via disciplinare; oppure
  • siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Consorzio o ad altra Pubblica Amministrazione e/o ente pubblico; oppure
  • siano suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine e all’ integrità del Consorzio; oppure
  • siano suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti, consorziati, utenti e cittadini in genere o di arrecare un danno all’ambiente; oppure
  • siano suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso e/o a favore del Consorzio.

 

La procedura di segnalazione non è attivabile per doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni, istanze o situazioni conflittuali in genere non riconducibili a illeciti disciplinari e/o penali, per  quelle aventi ad oggetto violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero con riferimento a violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante benefici delle tutele solo se, al momento della segnalazione, ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere.

 

  1. Contenuto delle segnalazioni

Il soggetto che segnala i sopra indicati illeciti o irregolarità deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire all’ODV e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto dei competenti uffici consortili, di condurre un’istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la fondatezza e la ricevibilità della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

    1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell’ambito del Consorzio e/o a favore dello stesso;
    2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito o una violazione rilevante secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo;
    3. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
    4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e settore in cui svolge la propria attività);
    5. indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    6. indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
    7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il soggetto che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Rimane fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

 

  1. Modalità di invio della segnalazione

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

 

    1. tramite un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, tra il segnalante e il RPCT ovvero, nei casi di segnalazioni aventi ad oggetto illeciti 231, tra il segnalante, il RPCT e l’ODV;
    2. piattaforma web di seguito illustrata reperibile sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioburana.it, Sezione Trasparenza - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione

- Segnalazione di illeciti, utilizzabili anche per messaggistica vocale;

    1. servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione medesima. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” (ad es. “riservata al RPCT”) indirizzata all’indirizzo della sede legale del Consorzio.

Il Consorzio mette a disposizione dei soggetti indicati precedentemente, la suddetta piattaforma web da utilizzare per attivare la presente procedura di segnalazione di illeciti, che consente al segnalante in primis l’invio di segnalazioni al RPCT e, nel caso di illeciti 231, anche all’ODV.

 

L’applicativo che raccoglie e gestisce le segnalazioni consiste in una piattaforma web che si scinde in due interfacce accessibili e fruibili da internet: un Front End dedicato ai Segnalanti, dal quale è possibile creare una segnalazione e intraprendere uno scambio di messaggi col Responsabile (ODV o RPCT) ed un Back End dedicato al Responsabile (ODV o RPCT) per la gestione delle segnalazioni medesime.

Il sistema prevede la gestione di due tipologie di Segnalanti:

  1. Utenti non registrati (teoricamente non identificabile) che possono inviare e visualizzare una segnalazione senza una preventiva registrazione, e quindi sena utilizzare un account. In tal caso, una volta inviata la segnalazione, il sistema rilascia un codice che deve essere salvato e conservato dal segnalante, ovvero utilizzato dallo stesso per accedere alla sua segnalazione, seguirne l’iter e utilizzare la messaggistica per dialogare col Responsabile (ODV o RPCT);
  2. Utenti registrati (quindi identificabili) che possono creare e seguire l’avanzamento della segnalazione inviata al Responsabile (ODV o RPCT), nonché integrarla e rispondere ad eventuali richieste di quest’ultimo, dalla propria area personale dopo essersi registrati e aver effettuato l’accesso al sistema tramite username e password.

 

I dati identificativi del segnalante vengono separati dal contenuto della segnalazione e conservati in maniera disgiunta dalla stessa, mediante adozione di un sistema di memorizzazione e di cifratura.

All’interno dell’area riservata, il segnalante può inviare una segnalazione compilando l’apposito form descrittivo con la possibilità di allegare documenti a comprova e a supporto dei fatti esposti. Successivamente all’invio, rientrando nel sistema tramite le proprie credenziali, il segnalante potrà verificare eventuali richieste aggiuntive o risposte da parte del Responsabile (ODV o RPCT) preposto alla gestione delle segnalazioni, e monitorare lo stato delle proprie segnalazioni.

Detto sistema prevede altresì una sezione “Soggetti terzi” la quale consente di creare un canale di comunicazione con un soggetto terzo visualizzabile all’interno del fascicolo di segnalazione. Questo canale, che consente unicamente di scambiare dei messaggi con il Responsabile (ODV o RPCT), prevede un sistema di cifratura completamente differente rispetto al primo in quanto il soggetto terzo utilizza solo un’area provvisoria del sistema di che trattasi a cui accede attraverso il link e la password di accesso fornitogli a seguito dell’inserimento del suo nominativo.

Al Responsabile (ODV o RPCT) resta la facoltà di modificare la natura dell’illecito e la tipologia del segnalante in casi di errori da parte di questo, la quale sarà visibile anche allo stesso segnalante. Sarà inoltre possibile per il suddetto Responsabile, attraverso una giustificata motivazione, recuperare l’identità del segnalante nel caso in cui ciò sia necessario ai fini dell’indagine.

 

  1. Gestione e verifica della fondatezza della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva della stessa nonché la tutela dei dati personali relativi al segnalante medesimo, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.L’istruttoria sulla fondatezza della segnalazione è condotta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, nei casi di segnalazioni aventi ad oggetto illeciti 231, anche dall’ODV con il supporto dei competenti uffici consortili nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza e nel rispetto della normativa giuslavoristica ed in tema di privacy. Il soggetto preposto alla verifica e alla gestione della segnalazione può procedere ad ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Nell’istruttoria delle segnalazioni il RPCT e/o l’ODV possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei vari uffici del Consorzio e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni al Consorzio (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

È definito l’iter procedurale successivo alla segnalazione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna il destinatario della segnalazione (RPCT be/o ODV) svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla

presentazione della segnalazione;

e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4. Il Consorzio pubblica le informazioni anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Nell’ambito della gestione della segnalazione esterna, le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La gestione del canale esterno avviene in conformità a quanto disposto da ANAC all’interno del Regolamento sulla gestione delle segnalazioni esterni ed esercizio del potere sanzionatorio a cui si rimanda.

 

Qualora, all’esito dell’istruttoria la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o l’ODV, in relazione alla natura della violazione, provvedono a:

  • Presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente ed all’ANAC, ove necessario ai sensi della normativa vigente ed applicabile;
  • Comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente/direttore dell’area presso la quale è addetto l’autore della violazione accertata;
  • Comunicare l’esito dell’accertamento all’organo di governo ai fini dell’adozione di ogni provvedimento necessario.

 

Nel caso in cui, terminata l’istruttoria, la segnalazione non risulti fondata, si procede ad archiviazione (precisando le relative motivazioni) fermo restando l’esercizio di eventuali azioni nei confronti del segnalante da parte degli organi e/o delle funzioni competenti.

Il RPCT e/o l’ODV assicurano la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute, gli esiti delle medesime nonché i casi di archiviazione.

 

 

  1. Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblower)

Obbligo di riservatezza - Fatti salvi i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell’art. 2043 del c.c. e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità whistleblower viene protetta in ogni fase del trattamento della segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante, dei soggetti coinvolti nella segnalazione, dei contenuti della segnalazione e della documentazione di supporto non possono essere rivelati senza il suo espresso consenso e di tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

In particolare, è vietato rivelare l’identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti o di qualsivoglia soggetto ad egli collegato, ovvero rilevare qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, ferma restando la facoltà del segnalante di dare il proprio consenso per iscritto alla divulgazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall’Organismo di Vigilanza nell’espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre 5 anni, in osservanza di tutte le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati previste dalla normativa applicabile.

Per quanto concerne, in particolare, l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione del whistleblower è inoltre sottratta al diritto di accesso previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al diritto di accesso civico di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

In ogni caso, la segnalazione deve essere trattata nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy.

Divieto di ritorsione: - Sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante ovvero di coloro che lo hanno assistito nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti, nonché di qualsivoglia soggetto ad egli collegato per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti soggetti non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Inoltre, sono vietate le condotte di ostacolo alla segnalazione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione provvede a dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o all’ODV affinché provveda a valutarne la fondatezza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o l’ODV ovvero, direttamente, il segnalante possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o l’ODV ritenga integrata la discriminazione valuta – con l’ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree/settori coinvolte/i e dell’ODV - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni competenti del Consorzio per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

Resta fermo che la violazione dell’obbligo di riservatezza e/o del divieto di discriminazione di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello e del D.lgs. n. 231/2001, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

 

  1. Responsabilità del whistleblower

In caso di abuso o falsità della segnalazione, con dolo o colpa grave del segnalante, resta ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante. Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza circa l’indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello e del D.lgs. n. 231/2001 e dall’art. 16 del D.lgs. n. 24/2023 da parte dell’ANAC e/o denunce penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

 

 

       

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

       (Ing. Cinalberto Bertozzi)

      f.to Bertozzi

 

                                                      IL PRESIDENTE

                                             (Francesco Vincenzi)

                                           f.to Vincenzi